131 bis c.p. e condotta susseguente al reato
Riforma Cartabia: il comportamento susseguente al reato nel nuovo art. 131 bis c.p.
Con il presente contributo si segnala un primo indirizzo interpretativo in relazione alla "nuova" causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. così come modificato dalla Riforma Cartabia.
Come noto, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto implica il riconoscimento di un fatto storico penalmente rilevante attribuibile al suo autore, al quale tuttavia, per i principi costituzionali di sussidiarietà e proporzionalità della pena, non verrà irrogata nessuna sanzione in virtù di una condotta ritenuta lieve.
Nonostante diverse modifiche legislative ed importanti interpretazioni fornite dalla Corte di Cassazione (come il recente orientamento che ritiene non vincolanti i precedenti penali dell'imputato per la sua operatività) il legislatore è intervenuto nuovamente sulla norma attraverso due operazioni, ampliandone da un lato la portata applicativa, ed al contempo offrendo al giudice un inedito parametro per stabilire quando la norma de quo possa trovare riconoscimento.
Per ciò che concerne il primo aspetto, si segnala come l'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e successive modifiche, abbia esteso la portata dell'istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione (indipendentemente dal massimo edittale), con espressa esclusione di determinate fattispecie elencate nel comma 3 dell'art. 131 bis c.p.
Aumentano notevolmente quindi, rispetto alla precedente formulazione, le ipotesi in cui la causa di non punibilità potrà trovare riconoscimento.
Una volta poi verificato se la fattispecie di reato per il quale si procede ammette in astratto il riconoscimento della disciplina in oggetto, ai fini della valutazione della particolare tenuità in concreto, si potrà tenere conto della condotta susseguente al reato.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione afferma che "la condotta post factum è uno - ma non certamente l'unico, né il principale - degli elementi che il giudice è chiamato ad apprezzare ai fini del giudizio avente ad oggetto l'offesa".
Inoltre, precisano gli Ermellini, "la condotta successiva al reato, non potrà rendere di lieve entità un fatto che tale non era al momento della sua consumazione, ovvero un esclusivo e autosufficiente indice-requisito di tenuità dell'offesa, bensì (dovrà essere valutato) come ulteriore criterio, da apprezzare su un giudizio complessivo".
Tuttavia, è proprio su tale ultimo e delicato aspetto che la norma modificata non fornisce alcuna indicazione, rimettendo al giudice il compito di trovare un percorso interpretativo che possa essere richiamato nei singoli casi di volta in volta esaminati, ed individuato (per ora) sia nel combinato disposto degli artt. 131 bis - 133 c.p. (senza la necessaria disamina di ogni parametro previsto da quest'ultima norma, sottolinea la Suprema Corte), sia attraverso l'analisi della relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge di modifica al processo penale, concludendo, da un punto di vista cronologico-temporale, che si dovranno valutare le restituzioni, il risarcimento del danno, le condotte riparatorie, le condotte di ripristino dello stato dei luoghi, l'accesso a programmi di giustizia riparativa.
Si riportano le sentenze dalle quali prende spunto il presente articolo:
- Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 18029/23, emessa il 04/04/2023;
- Corte di Cassazione, Terza sezione Penale, n. 28031/23, emessa il 24/05/2023;
- Corte di Cassazione, Terza sezione Penale, n. 28033/23, emessa il 24/05/2023.

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