Allucinazioni dell'Intelligenza Artificiale e sanzione pecuniaria più elevata
Cossazione Penale n. 23006/2026
Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, affronta la questione delle "allucinazioni informatiche" riportate negli atti difensivi.
Secondo gli Ermellini, infatti, l'indicazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti, non solo comporta l'inammissibilità dell'atto introduttivo, ma giustifica anche un aumento della sanzione pecunirairia in favore della Cassa delle ammende. Questo perché un ricorso che al suo interno riporta una giurispudenza immaginaria (e si potrebbe pensare anche ad una finta norma di legge) "altera il corretto contradditorio ed ostacola il vaglio di leggititmmità".
La ratio di tale argomentazione trova fondamento nell'art. 616 c.p.p., il quale dispone che "se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso".

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