Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: i precedenti penali non sono di per sé ostativi alla sua applicabilità

Paolo Grasselli • 5 settembre 2022

Cass. Pen., Sez. IV, del 10 marzo 2022, n. 8302

La Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente sull'operatività dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, avallando quell'orientamento giurisprudenziale che ammette l'applicabilità dell'istituto de quo anche in presenza di precedenti penali o giudiziari gravanti sul reo.

Sul punto è la IV Sezione della Suprema Corte a fornire una notevole interpretazione della norma attraverso la sentenza del 10 marzo 2022 (ud. 23/11/2021) n. 87302.  

Come noto, il D.L.vo 16 marzo 2015, n. 28, ha introdotto nel codice penale l'art. 131 bis, il quale prevede, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, una causa di non punibilità in presenza della duplice condizione, congiunta e non alternativa, della particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Dal dato letterale della norma si evince che l'offesa risulterà tenue in presenza di un danno o un pericolo esiguo, nonché per il tramite di una valutazione sulla modalità della condotta, che andrà valutata sulla base dei parametri indicati dall'art. 133 c.p.

Il legislatore, inoltre, per il tramite del secondo comma della disposizione in oggetto, elenca una serie di ipotesi in presenza delle quali non sarà applicabile la causa di esclusione della punibilità (come l'aver agito per motivi abbietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie, ecc...).

Il secondo elemento richiesto dalla norma, invece, è la non abitualità del comportamento (da considerarsi solo se verrà confermata la tenuità dell'offesa).

In questo caso l'art. 131 bis, comma 3, c.p., esclude l'operatività dell'istituto nei casi in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ciò premesso, secondo l'orientamento degli Ermellini "la generica capacità a delinquere dell'imputato non può essere di per sé ostativa" all'operatività della causa di non punibilità, tra l'altro con un "generico richiamo ai plurimi precedenti penali" di cui lo stesso risulti gravato, poiché l'istituto verrà escluso solo quando "il soggetto agente abbia violato più volte la stessa o più disposizioni penali sorrette della medesima ratio punendi".

I precedenti penali gravanti sull'imputato, quindi, non precludono il riconoscimento della causa di non punibilità, poiché i "parametri di valutazione di cui all'art. 131 bis c.p. hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo".

Secondo la Corte di Cassazione, dunque, "i precedenti penali possono assumere valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole".




Si riporta il teso della setnza n. 8302/22


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. FERRANTI Donatella - Presidente -
Dott. NARDIN Maura - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Aldo - rel. Consigliere -
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -
Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere -


ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.D., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ESPOSITO ALDO;
lette le conclusioni del PG Dott.ssa DI NARDO MARILIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso.


Svolgimento del processo


1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale
di Belluno del 26 gennaio 2018, con cui C.D. era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di
reclusione in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95.


Secondo la Corte territoriale, C.D. aveva attestato falsamente che nessuno dei familiari conviventi
era proprietario di immobili o percepiva redditi, mentre, in base agli accertamenti effettuati, il figlio
convivente D. era risultato proprietario di un immobile e di un'autovettura Bmw del valore di Euro
ventimila.


Nella sentenza impugnata si è osservato che, anche a voler riconoscere la tesi difensiva secondo cui
i redditi comunque non superavano i limiti di legge, ciò non escludeva la sussistenza del reato.


L'oggettiva falsità della dichiarazione era sorretta dall'elemento psicologico del dolo, come
confermato dalla moglie dell'imputato che, in qualità di teste, aveva affermato che il marito era
consapevole della proprietà del terreno sul quale insisteva il fabbricato adibito a ricovero. Tale
affermazione consentiva di escludere che la dichiarazione fosse stata effettuata in buona fede, a causa
della non conoscenza della lingua italiana.


La Corte veneta ha rilevato che, alla luce dei numerosissimi precedenti penali, il fatto non poteva
essere considerato occasionale, per cui non poteva essere applicata la causa di non punibilità prevista
dall'art. 131 bis c.p..


2. Il C., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza,
proponendo tre motivi di impugnazione.


2.1. Vizio di motivazione.


Si deduce che la Corte di appello non ha valutato una serie di elementi, ricostruendo erroneamente
gli accadimenti relativamente a quanto segue: a) il valore del terreno sito in (OMISSIS) e l'incidenza
sul reddito; b) il valore indeterminato dell'auto Bmw intestata a C.D.; c) i presunti redditi
dell'imputato.


L'autovettura consisteva un bene mobile, per cui tale dato non era incompatibile con la dichiarazione
dell'imputato. L'auto valeva la cifra di Euro sedicimila, mentre, in realtà, era stata acquistata per la
cifra ridotta di Euro cinquemila/seimila, in quanto danneggiata a causa di un incidente, grazie al
contributo di vari familiari ed era nella disponibilità di C.D..


Peraltro, era errata anche l'indicazione secondo cui B.M., moglie dell'imputato, aveva percepito un
reddito di Euro 1.620,93 nell'anno 2016. Dalla deposizione del teste M.M.I., comandante presso la
Tenenza G.d.F. di Feltre, tale reddito, infatti, era risultato riconducibile all'anno 2013, per cui era
privo di attinenza ai fatti contestati.


L'indicatore di situazione economica era pari ad Euro 2.442 ed avrebbe consentito l'ammissione al
gratuito patrocinio. Poco dopo la presentazione dell'istanza di ammissione a gratuito patrocinio, il C.
aveva presentato una dichiarazione ISEE, in cui specificava i beni di cui al capo di imputazione.
L'errore, pertanto, doveva ritenersi scusabile, in quanto non vi sarebbero state ragioni di dichiarare il
falso, per poi dichiarare il vero poco tempo dopo.


2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo.


Si osserva che la conoscenza dell'esistenza del terreno da parte dell'imputato non implicava
necessariamente la consapevolezza e la volontarietà della falsità necessarie per configurare il dolo,
non potendosi escludere che la condotta fosse ascrivibile ad una sua negligenza o trascuratezza.


Il tema dell'elemento soggettivo era stato completamente ignorato, nonostante l'immobile consistesse
in un terreno e non in un'abitazione dalla quale eventualmente trarre un reddito. L'imputato, peraltro,
era sostanzialmente analfabeta e con scarso livello di scolarizzazione.


2.3. Violazione dell'art. 131 bis c.p. e vizio di motivazione.


Si rileva che non ricorrevano condizioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità della
particolare tenuità del fatto quali motivi abbietti, futili, crudeltà o sevizie; inoltre, mancava l'abitualità
della condotta criminosa, della quale il C. era imputato.


La Corte di merito ha considerato negativamente il dato dei precedenti penali, mentre i parametri
valutativi previsti dall'art. 131 bis c.p., hanno natura oggettiva.


Motivi della decisione


1. Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito precisate.


2. I primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono manifestamente infondati.


2.1. Va premesso che, ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al
patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità
economica (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio, Rv. 275359) e le false indicazioni o le
omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in
ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tratta solo
allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, ma
non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, De Vito,
Rv. 276088). La correttezza di tale ultimo approccio ermeneutico sembra trovare un appiglio testuale
in quanto incidentalmente affermato delle Sezioni Unite di questa Corte in una decisione riguardante
la diversa, seppur correlata, tematica della revoca del beneficio, con specifico riferimento alla falsità
o all'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dal D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 79, comma 1, lett. c), in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità
(Sez. U. n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino, non massimata sul punto).


Ciò posto sui principi operanti in materia, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione del tutto
congrua e non contraddittoria e coerente coi principi affermati in sede di legittimità, ha evidenziato
le ragioni per le quali erano state respinte le giustificazioni addotte a difesa, in quanto, ai fini
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con
lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643).


La Corte di merito ha poi correttamente richiamato il consolidato indirizzo della giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui integrano il delitto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, le false
indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di
certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio
(Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015, Di Rosa, Rv. 264711; Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009,
Infanti, Rv. 242152).


2.2. In ordine all'elemento soggettivo, va ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le
false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni5
di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente
provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sè integrante condotta colposa,
e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129).


Inoltre, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95 cit., in caso di effettiva sussistenza delle
condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od
omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo del reato,
al fine di escludere l'eventuale inutilità del falso (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192;
Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051).


Il reato è configurabile anche quando la falsità o l'omissione riguardi redditi in concreto rientranti nei
limiti massimi stabiliti dalla legge per ottenere il beneficio del patrocinio per non abbienti a spese
dello Stato, nondimeno in tal caso occorre verificare con particolare attenzione se, alla stregua delle
risultanze processuali, la falsità o l'omissione fosse realmente espressiva di deliberato mendacio o
reticenza sulle effettive condizioni reddituali o non fosse piuttosto frutto di disattenzione, come tale
non qualificabile come dolo.


In aggiunta a quanto precede, è opportuno rammentare che il D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 76, che
disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma
incriminatrice di cui allo stesso D.Lgs., art. 95, non costituisce legge extrapenale in ordine alla quale
l'errore da parte del soggetto attivo possa avere incidenza scusante. Ciò in quanto deve essere
considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del
reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte
nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per "legge diversa
dalla legge penale" ai sensi dell'art. 47 c.p., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di
carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata
anche implicitamente (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808; Sez. 4, n. 14011 del
12/02/2015, Bucca, Rv. 263013).


La Corte di merito ha adeguatamente motivato su tali questioni, escludendo che le dichiarazioni
difformi dal vero rese dal C. circa la proprietà da parte del figlio del terreno e di un'autovettura di
elevato valore potessero costituire il frutto di una mera negligenza.


Nel caso in esame, l'omessa dichiarazione delle proprietà e dei redditi di un familiare, indicato dallo
stesso imputato come convivente, nel periodo considerato, costituisce elemento certamente valutabile
- ai fini dell'indagine sull'elemento psicologico del reato - dai giudici di merito, i quali hanno peraltro
esplicitamente richiamato precisi indici rivelatori della malafede dell'imputato. In particolare, si è6
attribuito rilievo alla dichiarazione della moglie dell'imputato, secondo la quale tali circostanze erano
ben note al marito al momento della presentazione dell'istanza (vedi la sentenza di primo grado).


La parte, nel riformulare le censure esaminate dalla Corte distrettuale, ha finito con il proporre una
diversa lettura dei dati probatori e, in definitiva, una valutazione alternativa rispetto a quella condotta
dai giudici di merito con ragionamento del tutto lineare, logico e coerente coi dati fattuali e i principi
elaborati dalla giurisprudenza in materia.


3. Il terzo motivo è fondato.


Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 131 bis c.p., va considerato che la speciale causa di non
punibilità prevista dalla disposizione richiamata è configurabile in presenza di un duplice condizione,
essendo richiesta, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del
citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.


Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta
e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., cui
segue in caso di vaglio positivo e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità
dell'offesa, la verifica della non abitualità del comportamento che il legislatore, con previsione
piuttosto ambigua, esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun
fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonchè nel caso in cui si tratti di reati che
abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.


Con riguardo a tale ultimo presupposto, in definitiva, l'operatività dell'istituto va esclusa quando il
soggetto agente abbia violato più volte la stessa o più disposizioni penali sorrette dalla medesima
ratio punendi. Non è dunque la generica capacità a delinquere a venire in conto, con la conseguenza
che il mero richiamo di plurimi precedenti penali da cui l'imputato risulti gravato non è sufficiente a
giustificare il mancato riconoscimento dell'esimente.


Il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, infatti, non è precluso
dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata
una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis c.p.,
hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo
(Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948). I precedenti penali possono
assumere valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (Sez. 6, n. 605 del
03/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095).


Tanto premesso, la sentenza impugnata sul punto non risulta aver fatto buon governo di questi
principi, essendosi limitata a fare riferimento genericamente ai plurimi precedenti penali che
sarebbero indicativi di non abitualità della condotta criminosa, sillogismo avente natura del tutto
congetturale, in quanto non è stata spiegata la presunta comunanza di indole con quello per cui si
procede.


Il ricorrente, peraltro, non si limita a contestare la valutazione, bensì sottolinea l'assoluta mancanza
di connotati ostativi alla valutazione di particolare tenuità del fatto, di abitualità della condotta
criminosa e di dati oggettivi sintomatici di pericolosità.


4. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte
di appello di Venezia in relazione alla questione inerente alla configurabilità della causa di non
punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., risultando invece infondati gli ulteriori motivi di ricorso.


P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di
Venezia.


Così deciso in Roma, il 23 novembre 2021.


Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2

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