Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno: le Sezioni Unite si pronunciano sul termine entro cui provvedere
Corte Cass., Sezioni Unite, 23 giugno 2022
Si segnala la sentenza in oggetto, con la quale le Sezioni Unite si esprimono sulla dibattuta questione del termine entro cui provvedere qualora la sospensione condizonale della pena fosse subordinata al arisarcimento del danno in favore della persona offesa
Un primo orientamento può essere rappresentato dalla I Sezione Penale, la quale con la sentenza n. 2886/22, richiamando altre recenti decisioni, sostiene la tesi secondo cui
in caso di concessione del beneficio della sospensione condizoinale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di riscarimento del danno, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza dal giudice della cognizione, coincide con quello del passaggio in giudicato della senteza stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile.
Secondo un differente filone interpretativo, invece, il termine entro cui deve essere adembiuta l'obbligazione civile alla quale è subordiato il beneficio ex art. 163 c.p., in caso di mancata fissazione da parte del giudice di merito, deve identificarsi nel termine finale di operatività della sospensione previsto dalla norma stessa, quindi pari a due o cinque anni.
Per tali motivi, sempre la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 05813/22, rimetteva la questione alle Sezioni Unite, le quali, all'udienza del 23 giugno 2022, hanno sancito il principio di diritto per cui: "In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello della esecuzione. Qualora il termine non venga fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen.".
Si resta in attesa del deposito delle motivazioni.

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