Abusi edilizi e messa alla prova: necessario rimuovere l'opera abusiva

Studio Legale Grasselli • 18 agosto 2023

Corte di Cassazione, III Sezione Penale, Sentenza n. 32454 del 28/06/2023 (dep. 26/07/2023)

      Con la sentenza in oggetto la Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova nelle ipotesi di reato per abuso edilizio, stabilendo che il solo superamento dei lavori di pubblica utilità non è sufficiente ad estinguere il reato qualora non ci sia stata anche la demolizione o la rimozione dell'opera abusiva, ovvero non sia intervenuta una sanatoria.

      La Corte di legittimità è chiamata a pronunciarsi a seguito di ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, il quale impugna unitamente l'ordinanza di messa alla prova e la successiva sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova da parte degli imputati.

      Gli Ermellini, ritenendo il ricorso fondato e pienamente accoglibile, esamina la questione giuridica in relazione al dato letterale della norma e secondo le intenzioni del legislatore, stabilendo che nell'istituto previsto dall'art. 168 bis c.p. assume "rilievo prioritario, e pregiudiziale rispetto all'affidamento dell'imputato al servizio sociale, [...] la eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato". Pertanto in assenza di condotte concrete ed idonee che siano volte alla rimozione del danno o del pericolo, la sola prestazione di attività socialmente utili non è rilevante ai fini del superamento della messa alla prova, "in quanto la prescrizione in ordine alla prestazione di condotte finalizzate all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato costituisce elemento autonomo ai fini dell'ammissione alla prova ed al buon esito di essa, non surrogabile dal lavoro di pubblica utilità".

      Applicando tale principio ai reati in materia edilizia, la Suprema Corte, richiamando anche ulteriori orientamenti già enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, stabilisce dunque che la sospensione del processo con messa alla prova, ai fini di una sentenza di estinzione del reato, dovrà obbligatoriamente prevedere una spontanea demolizione dell'opera abusiva, ovvero la sua riconduzione alla legalità urbanistica a seguito di sanatoria (ove possibile).


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