Materiale pornografico relazziato con il consenso del minore: sussiste il reato ex art. 600 ter c.p.
Corte di Cassazione, Sezione Unite Penali, sentenza n. 04616/22
Con la sentenza in oggetto le sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione esprimono il seguente principio di diritto: "la diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto integra il reato di cui all'art. 600-ter, terzo e quarto comma, cod. pen. ed il minore non può prestare il consenso ad essa".
Inoltre "si ha 'utilizzazione' del minore allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, della maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso".

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