Incostituzionale la sospensione della prescrizione causa Covid

Paolo Grasselli • 9 luglio 2021

Corte Costituzionale - sentenza del 6 luglio 2021 n. 140

Con la sentenza n. 140/2021 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologia da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.
Invero, il Giudice delle Leggi si era già pronunciato su una questione affine (sentenza n. 278/2020), sebbene oggetto di vaglio da parte della Corte Costituzionale era stato l'art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020, trovando in quel caso infondate le censure sollevate e dichiarando legittima la norma impugnata.
Di diverso parere, invece, si è mostrata nella disamina del comma 9 dall'art. 83 d.l. 18/2020.
Il punto di partenza della Corte si ravvisa nel potere concesso ai capi dei singoli Uffici Giudiziari - previsto con il d.l. 18/2020 e prima dal d.l. 11/2020 - di adottare misure organizzative connesse alle esigenze sanitarie derivanti dall'epidemia in atto. In tale contesto si è consentita l'adozione di linee guida con carattere vincolante per la fissazione e la trattazione delle udienze, con facoltà per il magistrato procedente di rinviare determinate cause a data successiva al 30 giugno 2020, prevedendo, in tale circostanza, la sospensione del termine di prescrizione.
Ebbene, alla luce del principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.), la Consulta ha accolto la censura sollevata avverso la norma in oggetto, in quanto l'istituto della prescrizione, spiega, ha una intrinseca natura sostanziale e pertanto non può sottostare ad un regime giuridico più sfavorevole introdotto successivamente alla commissione del fatto.
La Corte Costituzionale ribadisce che "una persona accusata di un reato deve poter conoscere ex ante (ossia al momento della commissione del fatto), sia la fattispecie di reato, sia l'entità della pena, con proiezione, entro certi limiti, anche alle modalità della sua espiazione in regime carcerario, sia la durata della prescrizione (art. 157 c.p.)".
Alla stregua del suddetto principio, dunque, si richiede che la norma che andrebbe a dilatare i termini di prescrizione sia "sufficientemente determinata" e non retroattiva.
Parametri che, ad avviso della Consulta, non vengono rispettati dall'art. 83, comma 9, d.l. 18/2020, il quale a sua volta rimanda al precedente comma 7, lettera g), poiché si affida a generiche "misure organizzative" che i capi degli Uffici Giudiziari sono facoltizzati ad adottare per contrastare l'emergenza epidemiologica.
In tale contesto, in sostanza, si è in presenza di provvedimenti privi di natura normativa, i quali, "sebbene non inficiano la legittimità della previsione di tale richiamo come regola processuale, non soddisfa comunque il canone della sufficiente determinatezza per legge della fattispecie da cui consegue l'effetto sostanziale dell'allungamento della durata del termine di prescrizione".
Ne deriva pertanto la sua illegittimità costituzionale.
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